Premesso che:
secondo quanto risulta da un articolo pubblicato dal quotidiano online "economyup", dopo soltanto un anno dalla costituzione della fondazione EneaTech (sottoposta alla vigilanza del Ministero in indirizzo) prevista dall'articolo 42, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto-Rilancio), lo stesso Dicastero ha deciso di cambiare la mission, nei riguardi di uno dei pilastri attualmente più importanti dello sviluppo delle start-up e delle PMI innovative, stabilendo attraverso l'articolo 31, comma 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto decreto-Sostegni bis), che la EneaTech si chiamerà Enea Biomedical Tech;
il repentino cambio del nominativo e delle funzioni inizialmente previste della fondazione, rileva il citato articolo, sta destando evidente sconcerto e preoccupazione tra le aziende del comparto interessato, in relazione all'avvenuta sospensione di oltre mille domande già effettuate, negli ultimi sei mesi, dopo i diversi contatti già avviati dalle start-up con la stessa fondazione, come peraltro denunciato dal presidente di InnovUp, il quale ha sostenuto che EneaTech aveva generato inizialmente grandi aspettative nell'ecosistema italiano dell'innovazione e delle start-up, attraverso il sostegno del trasferimento tecnologico e della capacità di trasformare in impresa innovativa i risultati della ricerca e degli investimenti nel deep tech;
lo stesso presidente di InnovaUp ha altresì aggiunto che, attraverso il Fondo nazionale innovazione (nome comune per Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital) si sarebbe potuto dare quella spinta finanziaria necessaria, che finora è mancata per recuperare il cronico ritardo dell'Italia nei confronti di altri Paesi europei;
l'articolo richiamato evidenzia, inoltre, come risulti incerta e ambigua la stessa finalità attribuita per la nuova Enea Biomedical Tech e contenuta nel citato articolo 31 del decreto Sostegni bis, considerato che lo stesso articolo dispone in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci (le cui disposizioni appaiono pertanto in controtendenza rispetto agli interventi in ambito di trasferimento tecnologico e per il sostegno all'innovazione) lasciando intendere, pertanto, che la decisione normativa sia stata determinata dalla volontà del legislatore di reperire le risorse finanziarie necessarie per sviluppare un vaccino per contrastare il virus da COVID-19 (a seguito delle note difficoltà determinate dal vaccino italiano Reithera, che hanno evidenziato ancora una volta le enormi complessità burocratiche che caratterizzano negativamente il sistema-Paese);
la vicenda, a giudizio dell'interrogante, desta sconcerto e preoccupazione e conferma la scarsa serietà delle autorità coinvolte, in relazione sia al cambiamento della ragione sociale della EneaTech, avvenuto in tempi così rapidi, da destare legittime perplessità sulle effettive decisioni di modificare la mission societaria verso una non chiara finalità legata al finanziamento della ricerca di vaccini, che soprattutto nei confronti dei tanti imprenditori delle start-up, i quali nel corso dei mesi precedenti avevano già inviato domande e richieste d'informazioni in merito ai finanziamenti previsti per sviluppare tecnologie strategiche per il Paese e che invece (come esposto) hanno ricevuto la comunicazione della sospensione delle domande a seguito della trasformazione dell'operatività della fondazione EneaTech,
si chiede di sapere:
quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere, nell'ambito delle proprie competenze, in relazione a quanto esposto;
se intenda confermare il contenuto dell'articolo richiamato, nella parte in cui si evidenzia che i motivi della rapida decisione di modificare la mission della EneaTech, nonché la trasformazione in Enea Biomedical Tech, siano connessi alla volontà di destinare i finanziamenti previsti (peraltro non ancora utilizzati, pari a 500 milioni di euro) per l'attività di ricerca e di sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini;
in caso affermativo, se non convenga che tale decisione sia in realtà scarsamente corretta e penalizzante nei riguardi di centinaia di imprese start-up, le quali nel corso dei mesi precedenti avevano già fatto richiesta per usufruire dei finanziamenti previsti per finalità differenti e connesse al trasferimento tecnologico e che invece, rischiano, con ogni probabilità di non ricevere più nessun supporto economico;
quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, al fine di porre rimedio ad una vicenda, a parere dell'interrogante, evidentemente grottesca e inaccettabile, considerate le implicazioni che ne derivano, che descrivono un'immagine di sfiducia delle istituzioni nei riguardi del sistema economico e produttivo del Paese.
DE BERTOLDI - Al Ministro dello sviluppo economico
la bozza del decreto attuativo inviata il 24 agosto 2021 dal Ministero dello sviluppo economico alle associazioni di categoria del settore assicurativo chiedendo di formulare entro 10 giorni delle osservazioni in merito all'analisi di impatto regolamentare (AIR) per l'istituzione dell'ORIA, l'organismo che dovrà occuparsi della gestione del RUI (registro unico degli intermediari) e della vigilanza sugli iscritti al registro degli intermediari assicurativi, ha determinato la contrarierà e il disappunto da parte delle rappresentanze degli intermediari, considerato che, in ragione del periodo della pausa estiva del mese di agosto, l'attività professionale è rallentata o parzialmente sospesa;
al riguardo, il Sindacato nazionale degli agenti assicurativi SNA, sebbene abbia rilevato l'irragionevole velocità da parte del Ministero nella decisione di stabilire un tempo così ravvicinato da parte degli operatori del settore nell'invio di eventuali rilievi, in ragione dell'esigenza della conclusione dell'iter (a fronte dei successivi passaggi previsti per l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica in attuazione della norma introdotta nel codice delle assicurazioni private, con decreto legislativo n. 68 del 2018), ha tuttavia inviato le proprie osservazioni, evidenziando che l'assemblea degli associati all'ORIA (che comprende sindacati, associazioni, federazioni di intermediari del settore assicurativo) deve necessariamente rispecchiare il criterio di proporzionalità rispetto al numero degli iscritti ai sindacati e delle associazioni di categoria, non essendo neppure ipotizzabile che si attribuisca il medesimo peso decisionale a organizzazioni alle quali aderiscono migliaia di intermediari, rispetto ad organizzazioni che contano un numero irrilevante di associati;
lo stesso presidente dello SNA, Claudio Demozzi, ha rilevato la scarsa sensibilità dimostrata dal Ministero, considerato che il decreto attuativo (provvedimento n. 68/2018) che istituisce l'ORIA contiene un quadro regolatorio di indubbia importanza per gli operatori del settore, le cui disposizioni attendono l'introduzione addirittura da tre anni;
il rappresentante dello SNA ha altresì evidenziato che la possibilità di garantire un mese in più alle associazioni di categorie interessate per approfondire in maniera dettagliata il testo della bozza del decreto attuativo, che necessita peraltro di un confronto a livello istituzionale, non avrebbe certamente comportato gravi conseguenze;
a giudizio dell'interrogante, le osservazioni da parte dello SNA appaiono condivisibili e coerenti con l'esigenza di stabilire un lasso di tempo congruo e maggiormente esteso, al fine di esaminare gli aspetti connessi al decreto attuativo, che istituisce l'ORIA, cui sarà affidata la gestione del RUI, le cui numerose criticità non consentono evidentemente di analizzare in soli 10 giorni le norme attuative,
quali valutazioni di competenza il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;
se non convenga che la decisione di sollecitare le associazioni di categoria del settore assicurativo e d'intermediazione a formulare soltanto entro 10 giorni le osservazioni in merito all'analisi di impatto regolamentare (AIR) della bozza di decreto sia irragionevole e immotivata e rischi di determinare confusione tra gli operatori del settore nell'osservanza di disposizioni normative evidentemente rilevanti;
quali iniziative urgenti e necessarie intenda infine introdurre nell'ambito delle proprie competenze, al fine di garantire un periodo di tempo più ampio in favore delle associazioni per la valutazione delle norme indicate nella bozza del decreto attuativo, in merito a cui il cui giudizio peraltro già espresso dallo SNA evidenzia forti criticità in quanto contrario ai principi di proporzionalità previsti dalla Costituzione.